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Il diritto all'oblio diventa legge

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Il diritto all’oblio oncologico è legge Approvazione della disciplina sul diritto di coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche a non subire discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l'accesso ai servizi bancari, assicurativi e alle procedure di adozione

Finalità della legge Dopo la conferma della Camera, il 5 dicembre u.s. è arrivato il via libera anche da parte del Senato all’approvazione del disegno di legge n. 851, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. Riguardo a tale DDL, il Senato spiega che il nuovo testo normativo “affronta una questione molto delicata e sempre più avvertita nella coscienza civile e nel dibattito pubblico in Italia e in Europa: il diritto di coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche a non subire, dopo la guarigione, discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l'accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle procedure di adozione”. Invero, prosegue il Senato nella presentazione del DDL in esame, la legislazione vigente, nonché la prassi contrattuali utilizzata dagli operatori economici, prevedono la possibilità di compiere indagini in ordine allo stato di salute dei contraenti e dei soggetti coinvolti in determinati ambiti e richieste, come ad esempio quello attinente all’adozione. Per rappresentare la centralità che la tematica assume anche sul piano europeo, il Senato riferisce quanto richiesto dal Parlamento europeo sul punto, ovvero “che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età”. In ragione di quanto sopra, il DDL approvato dal Parlamento detta specifiche disposizioni volte ad assicurare la parità di trattamento per gli ex pazienti oncologici, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il contenuto del testo Di seguito si riporta una breve descrizione degli aspetti più rilevanti del nuovo testo normativo, rinviando per il relativo approfondimento alla lettura del testo di legge.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo, come sopra anticipato, che “Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la pre¬sente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche”. Precisando altresì che “Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire in¬formazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica”, nei casi indicati dal DDL stesso, ovvero in tema di accesso all'adozione di minori e di servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 scende nel dettaglio degli obiettivi che la legge persegue in materia bancaria e assicurativa. In particolare, la norma stabilisce che “non è ammessa la ri¬chiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concer¬nenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza epi¬sodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune¬simo anno di età”.

L'articolo 3, invece, apporta delle modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di procedure di adozione. Nel dettaglio, il comma 4 dell'articolo 22 della suddetta legge, viene modificato come segue “Le indagini (..) concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età”. L'articolo 4, infine si occupa di disciplinare l’”Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale”, stabilendo, in particolare che “è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune¬simo anno di età”.